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Gratteri, il carcere del lavoro forzato

L’audizione del procuratore aggiunto di Reggio Calabria sul tema delle carceri rivela una cultura della pena quasi da pre anni ’30. Franco Corleone sul Manifesto del 18 giugno 2014.

nicola-gratteriA leg­gere i reso­conti dell’intervento svolto dal pro­cu­ra­tore aggiunto di Reg­gio Cala­bria Nicola Grat­teri il 5 giu­gno davanti alla Com­mis­sione diritti umani del Senato sull’applicazione del regime peni­ten­zia­rio per gli appar­te­nenti ai ver­tici delle orga­niz­za­zioni mafiose, si tira un sospiro di sol­lievo per lo scam­pato peri­colo di avere que­sto pub­blico mini­stero mini­stro della giustizia.

L’analisi di Grat­teri sul fun­zio­na­mento del 41bis è stata dav­vero a tutto campo. Ha con­te­stato la distri­bu­zione dei 750 dete­nuti in regime di car­cere duro in 12 isti­tuti, con i rischi di inter­pre­ta­zioni diverse da parte dei diret­tori delle norme e ha indi­vi­duato la solu­zione nella costru­zione di 4 nuovi car­ceri dedi­cati allo scopo con 4 diret­tori specializzati.

Grat­teri si è doman­dato anche la ragione della chiu­sura negli anni novanta delle car­ceri di Pia­nosa e dell’Asinara, auspi­cando la loro ria­per­tura con que­sta desti­na­zione. La man­canza di memo­ria sto­rica è dav­vero una male­di­zione, per­ché attri­bui­sce scelte moti­vate e dibat­tute a pura casua­lità o super­fi­cia­lità.
Va ricor­dato che la scelta di chiu­dere le car­ceri spe­ciali fu dovuta al rifiuto dove­roso da parte dello stato demo­cra­tico di sop­por­tare con­di­zioni di vio­lenza inau­dita e di gestioni para­noi­che da parte di diret­tori imme­de­si­mati nella parte di ven­di­ca­tori e aguz­zini. Si vuole tor­nare a quella pra­tica di tor­tura appena ora che l’Italia ha evi­tato una con­danna defi­ni­tiva per vio­la­zione dell’art. 3 della Con­ven­zione dei diritti umani da parte della Cedu per trat­ta­menti cru­deli e degra­danti? Va rico­no­sciuto al pro­cu­ra­tore anti ‘ndran­gheta di avere pro­po­sto una dimi­nu­zione dei dete­nuti a regime spe­ciale a 500 per una appli­ca­zione seria affi­data al Gom, il reparto spe­cia­liz­zato della Poli­zia Peni­ten­zia­ria, poten­ziando i con­trolli anche durante i col­lo­qui. Infatti “nel momento in cui c’è un col­lo­quio biso­gna guar­dare la mimica fac­ciale, i segni che il dete­nuto fa ai parenti con brac­cia e mani”.

A que­sto pro­po­sito il pro­cu­ra­tore ha invi­tato il legi­sla­tore ad inter­ve­nire su un vuoto enorme, cioè il caso della moglie del dete­nuto che è anche avvo­cato, per­ché in quel caso il col­lo­quio non si può regi­strare. Non è chiara la solu­zione pro­po­sta: obbli­gare a cam­biare avvo­cato (comun­que i col­lo­qui non sareb­bero regi­strati) o a divor­ziare? Nell’incertezza si legge anche che alla man­canza di per­so­nale esperto si può ovviare con il tra­sfe­ri­mento di mili­tari dell’esercito ade­gua­ta­mente for­mati e comun­que dimi­nuire il numero sovrab­bon­dante di agenti della poli­zia peni­ten­zia­ria pre­senti in via Are­nula, la sede del mini­stero della giustizia.

Il cul­mine dello slan­cio rifor­ma­tore si è espresso sulla que­stione del lavoro per i dete­nuti. “Io sono per i campi di lavoro, non per guar­dare la tv. Chi è dete­nuto sotto il regime del 41 bis col­tivi la terra se vuole man­giare. In car­cere si lavori come tera­pia rie­du­ca­tiva. Occorre farli lavo­rare come rie­du­ca­zione, non a paga­mento. Se abbiamo il corag­gio di fare que­sta modi­fica, allora ha senso la rie­du­ca­zione. Farli lavo­rare sarebbe tera­peu­tico e ci sarebbe anche un recu­pero di imma­gine per il sistema”.

Ci vor­rebbe dav­vero un bel corag­gio a fare strame delle norme peni­ten­zia­rie euro­pee, delle sen­tenze della Corte Costi­tu­zio­nale, della legge Smu­ra­glia e della riforma peni­ten­zia­ria del 1975, peg­gio­rando addi­rit­tura il Rego­la­mento di Alfredo Rocco del 1932! Nei reso­conti dell’audizione non si leg­gono le rea­zioni dei commissari.

Il silen­zio gla­ciale appare la rispo­sta ade­guata. Di fronte a simili derive è il caso che il mini­stro Orlando avvii subito le pro­ce­dure per la nomina del garante nazio­nale dei diritti dei detenuti.

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